Art. 6 
 
Appalti, servizi e forniture per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
                       della Regione Calabria 
 
  1. Gli enti del  Servizio  sanitario  della  Regione  si  avvalgono
esclusivamente degli strumenti di acquisto e di  negoziazione  aventi
ad  oggetto  beni,  servizi  e  lavori  di   manutenzione   messi   a
disposizione  da  CONSIP  S.p.A.   nell'ambito   del   Programma   di
razionalizzazione  degli  acquisti  della  Pubblica   amministrazione
ovvero, previa convenzione,  di  centrali  di  committenza  di  altre
regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e  forniture,
strumentali all'esercizio  delle  proprie  funzioni,  superiori  alle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la
facolta' di avvalersi del Provveditorato interregionale per le  opere
pubbliche per la Sicilia-Calabria. 
  2. Per l'affidamento di appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture
inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n.  50  del  2016,  il  Commissario  ad  acta
stipula   un   protocollo   d'intesa   con   l'Autorita'    Nazionale
Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h)
del medesimo decreto legislativo a  cui  si  adeguano  gli  enti  del
Servizio sanitario della Regione. 
  3. Al fine di  assicurare  la  coerenza  e  la  fattibilita'  degli
interventi individuati dagli atti di  programmazione  previsti  dalla
legislazione vigente, ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse  da
questi  assegnate,  il  Commissario  ad  acta  predispone  un   Piano
triennale  straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di  adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  della
rete territoriale della Regione. Il Piano e'  approvato  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute, delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali.   Con
l'approvazione del Piano sono revocate le  misure  gia'  adottate  in
contrasto con la nuova programmazione. 
  4. Per i progetti di edilizia  sanitaria  da  finanziare  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i  quali  alla
data di entrata in vigore del presente decreto non sia  stato  ancora
definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione  dei
programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio
sanitario della Regione possono  avvalersi,  previa  convenzione,  di
INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nonche'  delle  altre
strutture previste all'uopo da disposizioni di legge. 
  5. Per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in
osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale  di
governo delle liste di attesa, e' autorizzata  per  la  Regione,  per
l'anno  2019,  la  spesa  di  euro  82.164.205  per  l'ammodernamento
tecnologico, in particolare per la sostituzione  e  il  potenziamento
delle  tecnologie  rientranti  nella   rilevazione   del   fabbisogno
2018-2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse  di  cui
all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Con uno  o  piu'  decreti
dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a  finanziamento
gli interventi di cui al  presente  comma,  fino  a  concorrenza  del
predetto importo a carico dello Stato e al conseguente  trasferimento
delle risorse si provvede a seguito di presentazione da  parte  della
Regione al Ministero dell'economia e delle  finanze  degli  stati  di
avanzamento dei lavori.