Art. 7 
 
Misure straordinarie di gestione delle  imprese  esercenti  attivita'
sanitaria per conto  del  Servizio  sanitario  regionale  nell'ambito
                 della prevenzione della corruzione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  il  Commissario  straordinario
propone al Prefetto, alternativamente, una delle misure di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo articolo  32,  comma  1,  nei  confronti
delle imprese  che  esercitano  attivita'  sanitaria  per  conto  del
Servizio sanitario regionale, in base agli  accordi  contrattuali  di
cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  dandone  contestuale  informazione   al   Presidente
dell'ANAC e al Commissario ad acta.