Art. 8 
 
  Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente  decreto,  l'Agenzia  per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  fornisce  supporto  tecnico  e
operativo al Commissario ad acta e ai Commissari straordinari. 
  2. Per la realizzazione di quanto previsto  al  comma  1,  l'AGENAS
puo' avvalersi di personale comandato,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, 1'AGENAS  puo'  ricorrere  a
profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione,
controllo e  monitoraggio  delle  performance  sanitarie,  anche  con
riferimento alla trasparenza dei processi, con  contratti  di  lavoro
flessibile. 
  4. Per la  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo, nel limite massimo di euro  2.000.000  per  l'anno
2019 e di euro 4.000.000 per l'anno  2020,  si  provvede  utilizzando
l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come  approvato  in  occasione
del rendiconto generale annuale.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 1.022.000 per l'anno 2019 ed a euro 2.044.000 per  l'anno  2020,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.