Art. 9 
 
          Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione 
                      e supporto ai Commissari 
 
  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta,  i
Commissari straordinari e i Commissari straordinari  di  liquidazione
possono  avvalersi  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  per   lo
svolgimento di attivita' dirette al  contrasto  delle  violazioni  in
danno degli interessi economici e finanziari connessi  all'attuazione
del piano di rientro  dai  disavanzi  del  Servizio  sanitario  nella
Regione. A  tal  fine,  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza  opera
nell'ambito delle autonome competenze  istituzionali,  esercitando  i
poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Ministero  della  salute
stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la  quale
sono stabilite le  modalita'  operative  della  collaborazione  e  le
procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche  a  norma
dell'articolo 2133 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
mediante applicazione di quanto disposto dall'articolo 27,  comma  2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa nel  limite
massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per  l'anno
2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.