(Convenzione-art. 8)
 
  Articolo 8 - Misure relative al finanziamento delle  organizzazioni
sportive 
 
  1	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie  ad  assicurare  l'adeguata  trasparenza  in   merito   ai
finanziamenti     delle     organizzazioni     sportive     sostenute
finanziariamente dalle Parti. 
  2	Ciascuna  Parte  considera  la   possibilita'   di   aiutare   le
organizzazioni  sportive  a  contrastare   la   manipolazione   delle
competizioni  sportive,  anche  attraverso  adeguati  meccanismi   di
finanziamento. 
  3	Ciascuna Parte, se del  caso,  valuta  se  ritirare  il  sostegno
finanziario, o invitare le  organizzazioni  sportive  a  ritirare  il
sostegno finanziario, alle parti interessate a competizioni che  sono
state sanzionate per manipolazione, per la durata della sanzione. 
  4	Se del caso ciascuna Parte prende i provvedimenti  necessari  per
ritirare del tutto o in parte il sostegno finanziario o altri tipi di
sostegno collegati allo sport a qualsiasi organizzazione sportiva che
non  applichi  in  modo  efficace  i  regolamenti  sulla  lotta  alla
manipolazione delle competizioni sportive.