(Accordo-art. 1)
 
                     ACCORDO DI DIALOGO POLITICO 
                          E DI COOPERAZIONE 
tra l'Unione europea e i suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la
                   Repubblica di Cuba, dall'altra 
 
    Il Regno del Belgio, 
    La Repubblica di Bulgaria, 
    La Repubblica Ceca, 
    Il Regno di Danimarca, 
    La Repubblica Federale di Germania, 
    La Repubblica di Estonia, 
    L'Irlanda, 
    La Repubblica Ellenica, 
    Il Regno di Spagna, 
    La Repubblica Francese, 
    La Repubblica di Croazia, 
    La Repubblica italiana, 
    La Repubblica di Cipro, 
    La Repubblica di Lettonia, 
    La Repubblica di Lituania, 
    Il Granducato di Lussemburgo, 
    L'Ungheria, 
    La Repubblica di Malta, 
    Il Regno dei Paesi Bassi, 
    La Repubblica d'Austria, 
    La Repubblica di Polonia, 
    La Repubblica Portoghese, 
    La Romania, 
    La Repubblica di Slovenia, 
    La Repubblica Slovacca, 
    La Repubblica di Finlandia, 
    Il Regno di Svezia, 
    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
    parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito  denominati  «Stati
membri dell'Unione europea», e 
    l'Unione europea da una parte, e 
    la Repubblica di Cuba, in seguito denominata «Cuba», dall'altra, 
    Considerando  il  desiderio  delle   parti   di   consolidare   e
approfondire  i  loro  legami  intensificando  il  dialogo  politico,
nonche' la cooperazione e le relazioni economiche e  commerciali,  in
uno spirito di rispetto reciproco e di uguaglianza; 
    Sottolineando l'importanza che esse  annettono  al  rafforzamento
del dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali; 
    Sottolineando  la  propria  volonta'  di  cooperare  nelle   sedi
internazionali su temi di reciproco interesse; 
    Tenendo  presente  l'impegno  a   promuovere   ulteriormente   il
partenariato strategico tra l'Unione europea e l'America latina  e  i
Caraibi e la strategia comune relativa al partenariato UE-Caraibi,  e
tenendo  conto  dei   vantaggi   reciproci   della   cooperazione   e
dell'integrazione regionali; 
    Ribadendo   il   rispetto   della   sovranita',   dell'integrita'
territoriale e dell'indipendenza politica della Repubblica di Cuba; 
    Riaffermando il proprio  impegno  a  potenziare  l'efficacia  del
multilateralismo e il ruolo  delle  Nazioni  Unite  e  l'impegno  nei
confronti di tutti i principi e di tutte le finalita'  sanciti  dalla
Carta delle Nazioni Unite; 
    Ribadendo  il  rispetto  dei  diritti  umani   universali,   come
stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo  e  in
altri strumenti  internazionali  pertinenti  in  materia  di  diritti
umani; 
    Ricordando il proprio impegno a favore dei principi  riconosciuti
di democrazia, buon Governo e Stato di diritto; 
    Ribadendo il proprio impegno a promuovere la pace e la  sicurezza
a  livello   internazionale   e   la   risoluzione   pacifica   delle
controversie, in conformita'  dei  principi  della  giustizia  e  del
diritto internazionale; 
    Considerando il proprio  impegno  nei  confronti  degli  obblighi
internazionali nel settore del disarmo  e  della  non  proliferazione
delle armi di distruzione di massa e dei  relativi  vettori  e  della
cooperazione in tale ambito; 
    Considerando  il  proprio  impegno  a  contrastare  il   traffico
illecito e l'accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro,  nel
pieno rispetto degli obblighi  assunti  nell'ambito  degli  strumenti
internazionali, e a cooperare in tale settore; 
    Confermando il proprio impegno a combattere ed eliminare tutte le
forme di discriminazione, compresa la discriminazione  fondata  sulla
razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica, sulla  religione
o  sul  credo,  sulla  disabilita',  sull'eta'  o   sull'orientamento
sessuale; 
    Sottolineando  il  proprio  impegno  a  favorire   uno   sviluppo
inclusivo e  sostenibile  e  a  collaborare  al  perseguimento  degli
obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
    Riconoscendo che Cuba e' un paese insulare in via di  sviluppo  e
tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte; 
    Riconoscendo  l'importanza  che  la  cooperazione  allo  sviluppo
riveste per i paesi  in  via  di  sviluppo  in  termini  di  crescita
sostenuta, di sviluppo sostenibile e  di  piena  realizzazione  degli
obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; 
    Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilita'
e persuasi dell'importanza di prevenire la produzione, il traffico  e
l'uso di droghe illecite; 
    Ricordando il proprio impegno  a  combattere  la  corruzione,  il
riciclaggio, la criminalita' organizzata, la tratta di esseri umani e
il traffico di migranti; 
    Riconoscendo la necessita' di intensificare la  cooperazione  nei
settori  della  promozione  della  giustizia,  della  sicurezza   dei
cittadini e della migrazione; 
    Consapevoli della necessita'  di  promuovere  gli  obiettivi  del
presente  accordo  attraverso  il  dialogo  e  la  cooperazione   che
coinvolgano tutte le parti interessate pertinenti, compresi,  se  del
caso, le amministrazioni regionali e locali, la societa' civile e  il
settore privato; 
    Rammentando i loro impegni assunti a  livello  internazionale  in
materia di sviluppo sociale, anche nei settori dell'istruzione, della
salute  e  dei  diritti  del  lavoro,  come  pure  quelli  a   favore
dell'ambiente; 
    Ribadendo il diritto di  sovranita'  degli  Stati  sulle  proprie
risorse naturali e la loro responsabilita' di  preservare  l'ambiente
conformemente alla legislazione nazionale, ai  principi  del  diritto
internazionale e alla dichiarazione della  conferenza  delle  Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile; 
    Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai  principi
e  alle  norme  che  disciplinano  il  commercio  internazionale,  in
particolare quelli contenuti nell'accordo  del  15  aprile  1994  che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio  e  negli  accordi
multilaterali ad esso allegati, nonche' alla necessita' di applicarli
in modo trasparente e non discriminatorio; 
    Ribadendo la propria opposizione a misure coercitive  unilaterali
con   effetto   extraterritoriale,   in   violazione   del    diritto
internazionale e dei principi  del  libero  scambio,  e  impegnate  a
promuoverne la revoca; 
    Constatando che, qualora le parti  decidessero,  nel  quadro  del
presente accordo, di  sottoscrivere  accordi  specifici  nel  settore
della  liberta',  della  sicurezza   e   della   giustizia   conclusi
dall'Unione a norma della parte terza, titolo  V,  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, le  disposizioni  di  tali  futuri
accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o  l'Irlanda  a
meno che l'Unione europea,  contemporaneamente  al  Regno  Unito  e/o
all'Irlanda  per  quanto  riguarda  le  loro   rispettive   relazioni
bilaterali precedenti, non notifichi a Cuba  che  tali  accordi  sono
divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti
dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21  sulla  posizione  del
Regno  Unito  e  dell'Irlanda  rispetto  allo  spazio  di   liberta',
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e  al
trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea.   Analogamente,
eventuali successive misure interne dell'Unione  europea  adottate  a
norma della parte terza del titolo V del trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo  non
sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno  che
tali  paesi  non  abbiano  notificato  la   propria   intenzione   di
partecipare  a  tali  misure  o  di  accettarle  in  conformita'  del
protocollo n. 21. Constatando altresi'  che  tali  accordi  futuri  o
eventuali   successive    misure    interne    dell'Unione    europea
rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della
Danimarca, allegato ai citati trattati, 
hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                              Principi 
 
    1. Le parti confermano il proprio impegno a favore di un  sistema
multilaterale  solido  ed   efficace   e   del   pieno   rispetto   e
dell'osservanza del diritto internazionale e delle  finalita'  e  dei
principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 
    2. Analogamente, esse ritengono che il loro impegno nei confronti
delle basi consolidate delle relazioni tra l'Unione europea  e  Cuba,
imperniate sull'uguaglianza, sulla reciprocita' e sul mutuo rispetto,
costituisca un aspetto fondamentale del presente accordo. 
    3. Le parti convengono che tutte le azioni  promosse  nell'ambito
del  presente  accordo  sono  attuate  conformemente  ai   rispettivi
principi costituzionali,  quadri  giuridici,  legislazioni,  norme  e
regolamenti, nonche' agli strumenti internazionali applicabili di cui
sono parti. 
    4.  Le  parti  confermano  il  proprio  impegno  a  favore  della
promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce  un  principio
guida per l'attuazione del presente accordo. 
    5. Il rispetto e  la  promozione  dei  principi  democratici,  il
rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali
enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli
strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti  umani  e
nei loro protocolli facoltativi applicabili alle  parti,  nonche'  il
rispetto dello Stato di diritto, costituiscono un elemento essenziale
del presente accordo. 
    6. Nel quadro della loro cooperazione, le parti  riconoscono  che
tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio
sistema politico e di  perseguire  liberamente  il  proprio  sviluppo
economico, sociale e culturale.