ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra Il Regno del Belgio, La Repubblica di Bulgaria, La Repubblica Ceca, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica di Estonia, L'Irlanda, La Repubblica Ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica Francese, La Repubblica di Croazia, La Repubblica italiana, La Repubblica di Cipro, La Repubblica di Lettonia, La Repubblica di Lituania, Il Granducato di Lussemburgo, L'Ungheria, La Repubblica di Malta, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica di Polonia, La Repubblica Portoghese, La Romania, La Repubblica di Slovenia, La Repubblica Slovacca, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri dell'Unione europea», e l'Unione europea da una parte, e la Repubblica di Cuba, in seguito denominata «Cuba», dall'altra, Considerando il desiderio delle parti di consolidare e approfondire i loro legami intensificando il dialogo politico, nonche' la cooperazione e le relazioni economiche e commerciali, in uno spirito di rispetto reciproco e di uguaglianza; Sottolineando l'importanza che esse annettono al rafforzamento del dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali; Sottolineando la propria volonta' di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse; Tenendo presente l'impegno a promuovere ulteriormente il partenariato strategico tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi e la strategia comune relativa al partenariato UE-Caraibi, e tenendo conto dei vantaggi reciproci della cooperazione e dell'integrazione regionali; Ribadendo il rispetto della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'indipendenza politica della Repubblica di Cuba; Riaffermando il proprio impegno a potenziare l'efficacia del multilateralismo e il ruolo delle Nazioni Unite e l'impegno nei confronti di tutti i principi e di tutte le finalita' sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; Ribadendo il rispetto dei diritti umani universali, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani; Ricordando il proprio impegno a favore dei principi riconosciuti di democrazia, buon Governo e Stato di diritto; Ribadendo il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e la risoluzione pacifica delle controversie, in conformita' dei principi della giustizia e del diritto internazionale; Considerando il proprio impegno nei confronti degli obblighi internazionali nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e della cooperazione in tale ambito; Considerando il proprio impegno a contrastare il traffico illecito e l'accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro, nel pieno rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli strumenti internazionali, e a cooperare in tale settore; Confermando il proprio impegno a combattere ed eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilita', sull'eta' o sull'orientamento sessuale; Sottolineando il proprio impegno a favorire uno sviluppo inclusivo e sostenibile e a collaborare al perseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; Riconoscendo che Cuba e' un paese insulare in via di sviluppo e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte; Riconoscendo l'importanza che la cooperazione allo sviluppo riveste per i paesi in via di sviluppo in termini di crescita sostenuta, di sviluppo sostenibile e di piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza di prevenire la produzione, il traffico e l'uso di droghe illecite; Ricordando il proprio impegno a combattere la corruzione, il riciclaggio, la criminalita' organizzata, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti; Riconoscendo la necessita' di intensificare la cooperazione nei settori della promozione della giustizia, della sicurezza dei cittadini e della migrazione; Consapevoli della necessita' di promuovere gli obiettivi del presente accordo attraverso il dialogo e la cooperazione che coinvolgano tutte le parti interessate pertinenti, compresi, se del caso, le amministrazioni regionali e locali, la societa' civile e il settore privato; Rammentando i loro impegni assunti a livello internazionale in materia di sviluppo sociale, anche nei settori dell'istruzione, della salute e dei diritti del lavoro, come pure quelli a favore dell'ambiente; Ribadendo il diritto di sovranita' degli Stati sulle proprie risorse naturali e la loro responsabilita' di preservare l'ambiente conformemente alla legislazione nazionale, ai principi del diritto internazionale e alla dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile; Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e negli accordi multilaterali ad esso allegati, nonche' alla necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; Ribadendo la propria opposizione a misure coercitive unilaterali con effetto extraterritoriale, in violazione del diritto internazionale e dei principi del libero scambio, e impegnate a promuoverne la revoca; Constatando che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di sottoscrivere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto riguarda le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi a Cuba che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' del protocollo n. 21. Constatando altresi' che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Principi 1. Le parti confermano il proprio impegno a favore di un sistema multilaterale solido ed efficace e del pieno rispetto e dell'osservanza del diritto internazionale e delle finalita' e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 2. Analogamente, esse ritengono che il loro impegno nei confronti delle basi consolidate delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, imperniate sull'uguaglianza, sulla reciprocita' e sul mutuo rispetto, costituisca un aspetto fondamentale del presente accordo. 3. Le parti convengono che tutte le azioni promosse nell'ambito del presente accordo sono attuate conformemente ai rispettivi principi costituzionali, quadri giuridici, legislazioni, norme e regolamenti, nonche' agli strumenti internazionali applicabili di cui sono parti. 4. Le parti confermano il proprio impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo. 5. Il rispetto e la promozione dei principi democratici, il rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani e nei loro protocolli facoltativi applicabili alle parti, nonche' il rispetto dello Stato di diritto, costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 6. Nel quadro della loro cooperazione, le parti riconoscono che tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio sistema politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.