Art. 10. Misure coercitive unilaterali 1. Le parti procedono a scambi di opinioni sulle misure coercitive di carattere unilaterale aventi effetto extraterritoriale, contrarie al diritto internazionale e alle norme comunemente accettate del commercio internazionale, che si ripercuotono su entrambe e che vengono utilizzate come strumento di pressione politica ed economica nei confronti degli Stati e compromettono la sovranita' di altri Stati. 2. Le parti conducono un dialogo regolare sull'applicazione di siffatte misure, nonche' sulla prevenzione e sull'attenuazione dei loro effetti.