(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                    Misure coercitive unilaterali 
 
    1.  Le  parti  procedono  a  scambi  di  opinioni  sulle   misure
coercitive di carattere unilaterale aventi effetto extraterritoriale,
contrarie  al  diritto  internazionale  e  alle   norme   comunemente
accettate  del  commercio  internazionale,  che  si  ripercuotono  su
entrambe  e  che  vengono  utilizzate  come  strumento  di  pressione
politica ed economica nei confronti degli Stati  e  compromettono  la
sovranita' di altri Stati. 
    2. Le parti conducono un dialogo  regolare  sull'applicazione  di
siffatte misure, nonche' sulla prevenzione  e  sull'attenuazione  dei
loro effetti.