(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  Lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti 
 
    1. Al fine di individuare i settori e definire  le  strategie  di
azione congiunta, le parti procedono a uno scambio di opinioni  sulla
prevenzione e sulla lotta contro il traffico di migranti e la  tratta
di esseri  umani  in  tutte  le  sue  forme  e  sulla  necessita'  di
assicurare la protezione  delle  vittime,  conformemente  alla  Carta
delle Nazioni Unite e agli strumenti  internazionali  pertinenti,  in
particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita'
transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere  e
punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e  bambini,
e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via
mare e via aria, nonche' il  piano  d'azione  globale  delle  Nazioni
Unite per  la  lotta  contro  la  tratta  di  esseri  umani  adottato
dall'Assemblea generale delle Nazioni  Unite  nella  sua  risoluzione
64/293. 
    2. Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti: 
      a) promozione di leggi e politiche coerenti con le disposizioni
della  convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro   la   criminalita'
transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere  e
punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e  bambini,
e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via
mare e via aria; 
      b)  migliori  pratiche  e  attivita'  volte  a  contribuire   a
individuare, arrestare e perseguire le reti criminali  coinvolte  nel
traffico di migranti e nella tratta di esseri umani e a sostenere  le
vittime di tali crimini.