(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
Lotta contro la produzione,  il  traffico  e  il  consumo  di  droghe
                              illecite 
 
    1. Le parti ribadiscono l'importanza di procedere a  uno  scambio
di opinioni e di buone prassi allo scopo  di  individuare  settori  e
definire strategie d'azione congiunta per prevenire e contrastare  la
produzione, il traffico e il consumo di sostanze illecite in tutte le
loro varianti, comprese le nuove sostanze psicoattive,  conformemente
alla Carta  delle  Nazioni  Unite  e  agli  strumenti  internazionali
pertinenti,  in  particolare  le  tre  principali  convenzioni  delle
Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla
dichiarazione politica e alla dichiarazione sui principi guida  della
riduzione della domanda di droga, approvate nel corso della  sessione
straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del  giugno
1998, alla dichiarazione politica e al  piano  d'azione  adottati  in
occasione della 52ยช sessione della commissione stupefacenti  dell'ONU
nel marzo 2009 nonche' al documento  conclusivo  adottato  nel  corso
della sessione straordinaria dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni
Unite sul problema mondiale della droga dell'aprile del 2016. 
    2. Le parti si adoperano inoltre per cooperare con altri paesi al
fine di ridurre la produzione e il traffico di sostanze illecite, nel
pieno rispetto del diritto  internazionale,  della  sovranita'  degli
Stati e del principio della responsabilita' comune e condivisa.