Art. 13. Lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esse associata 1. Le parti si impegnano a favore della lotta globale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa, anche attraverso la ratifica e l'attuazione universali della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. 2. In questo contesto, esse procedono a uno scambio delle migliori prassi in materia di strategie e politiche volte a promuovere la lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a esse connessa, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della dichiarazione e del programma d'azione di Durban nei propri territori, nonche' a livello mondiale. 3. Esse procedono inoltre a uno scambio di opinioni sui modi piu' efficaci di attuare il decennio internazionale delle persone di discendenza africana (2015-2024) delle Nazioni Unite. 4. Le parti valutano la possibilita' di realizzare azioni in materia di lotta contro la discriminazione razziale nell'ambito delle Nazioni Unite e di altri consessi.