(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                              Principi 
 
    1. La cooperazione sostiene e integra  le  iniziative  realizzate
dalle  parti  per  attuare  le  priorita'  stabilite  nelle   proprie
politiche e strategie di sviluppo. 
    2. La cooperazione e' il risultato di un dialogo tra le parti. 
    3.  Le  attivita'  di  cooperazione  sono  istituite  a   livello
bilaterale e regionale e si integrano a  vicenda  per  sostenere  gli
obiettivi stabiliti nel presente accordo. 
    4. Le parti promuovono la  partecipazione  di  tutti  i  soggetti
pertinenti  alle  proprie  politiche  di   sviluppo   e   alla   loro
cooperazione, come previsto nel presente accordo. 
    5. Le parti rendono piu' efficace la loro  cooperazione  operando
all'interno di  contesti  concordati,  tenendo  conto  degli  impegni
internazionali  convenuti   a   livello   multilaterale.   Promuovono
l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori  e
l'adempimento degli obblighi reciproci  connessi  alla  realizzazione
delle attivita' di cooperazione. 
    6. Le parti convengono di tener conto del loro diverso  grado  di
sviluppo nella progettazione delle attivita' di cooperazione. 
    7. Le parti convengono di assicurare la  gestione  trasparente  e
responsabile delle risorse finanziarie messe a  disposizione  per  la
realizzazione delle azioni concordate. 
    8. Le parti convengono che la cooperazione a norma  del  presente
accordo si svolga in conformita' delle rispettive procedure istituite
a tal fine. 
    9. La cooperazione e' intesa a garantire lo sviluppo  sostenibile
e il moltiplicarsi delle capacita' a livello nazionale,  regionale  e
locale per conseguire la sostenibilita' a lungo termine. 
    10.  La  cooperazione  tiene  conto   di   tutte   le   questioni
trasversali.