(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                    Dialogo strategico settoriale 
 
    1. Le parti si  adoperano  per  condurre  un  dialogo  strategico
settoriale in ambiti di reciproco interesse.  Tale  dialogo  potrebbe
comprendere: 
      a)   scambi   di   informazioni   sull'elaborazione   e   sulla
programmazione delle politiche nei settori interessati; 
      b) scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro  giuridico
delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di
tali norme e standard; 
      c)  condivisione  delle   migliori   prassi   in   materia   di
elaborazione di politiche settoriali, coordinamento e gestione  delle
politiche o problemi settoriali specifici. 
    2. Le  parti  mirano  a  sostenere  il  loro  dialogo  strategico
settoriale attraverso misure di cooperazione concrete, se del caso.