Art. 19. Attori della cooperazione Le parti convengono che la cooperazione sara' attuata, conformemente alle rispettive procedure pertinenti, da vari attori della societa', ivi compresi: a) le istituzioni del governo cubano o gli organismi pubblici da esse designati; b) le amministrazioni locali a diversi livelli; c) le organizzazioni internazionali e rispettive agenzie; d) le agenzie di sviluppo degli Stati membri dell'Unione europea; e e) la societa' civile, comprese le associazioni scientifiche, tecniche, culturali, artistiche, sportive, di amicizia e solidarieta', le organizzazioni sociali, i sindacati e le cooperative.