Art. 20. Settori di cooperazione 1. Le parti convengono di cooperare principalmente nei settori di cui ai titoli da I a VI della presente parte. 2. Le parti convengono che le azioni di cooperazione da definire comprendono i seguenti elementi quali vettori orizzontali e strategici di sviluppo: a) sviluppo sostenibile; b) diritti umani e buon governo; c) sostenibilita' ambientale; d) prevenzione delle catastrofi; e) prospettiva di genere; f) persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'; g) sviluppo delle capacita' nazionali; e h) gestione della conoscenza.