(Accordo-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                       Settori di cooperazione 
 
    1. Le parti convengono di cooperare principalmente nei settori di
cui ai titoli da I a VI della presente parte. 
    2. Le parti convengono che le azioni di cooperazione da  definire
comprendono  i  seguenti  elementi  quali   vettori   orizzontali   e
strategici di sviluppo: 
      a) sviluppo sostenibile; 
      b) diritti umani e buon governo; 
      c) sostenibilita' ambientale; 
      d) prevenzione delle catastrofi; 
      e) prospettiva di genere; 
      f) persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'; 
      g) sviluppo delle capacita' nazionali; e 
      h) gestione della conoscenza.