Art. 21. Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari delle parti 1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti utilizzano l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attivita' illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti azioni coordinate di controllo quali verifiche sul posto, ispezioni e misure antifrode, comprese quelle attuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dal revisore generale della Repubblica di Cuba.