(Accordo-art. 21)
                              Art. 21. 
 
Risorse disponibili per la  cooperazione  e  tutela  degli  interessi
                       finanziari delle parti 
 
    1. Compatibilmente con le  rispettive  risorse  e  normative,  le
parti  convengono  di  mettere  a  disposizione  i  mezzi  necessari,
comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi
di cooperazione specificati nel presente accordo. 
    2.  Le  parti  utilizzano  l'assistenza  finanziaria  secondo   i
principi di sana gestione finanziaria e collaborano  per  tutelare  i
propri interessi finanziari. Le parti adottano  misure  efficaci  per
prevenire e combattere le frodi,  la  corruzione  e  altre  attivita'
illecite, anche mediante la  reciproca  assistenza  amministrativa  e
giudiziaria nei settori contemplati dal presente  accordo.  Qualsiasi
altro accordo o strumento finanziario  concluso  fra  le  parti  deve
comprendere  clausole  specifiche  sulla   cooperazione   finanziaria
riguardanti azioni coordinate di controllo quali verifiche sul posto,
ispezioni e misure antifrode, comprese  quelle  attuate  dall'Ufficio
europeo  per  la  lotta  antifrode  e  dal  revisore  generale  della
Repubblica di Cuba.