(Accordo-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                     Democrazia e diritti umani 
 
    1. Consapevoli del fatto  che  la  tutela  e  la  promozione  dei
diritti umani e delle liberta' fondamentali spettano in  primo  luogo
ai  governi,  tenendo  presente   l'importanza   delle   peculiarita'
nazionali e regionali e dei diversi  contesti  storici,  culturali  e
religiosi e riconoscendo che e' loro dovere tutelare tutti i  diritti
umani e tutte le liberta' fondamentali, a prescindere dai  rispettivi
sistemi politici, economici  e  culturali,  le  parti  convengono  di
cooperare nel settore della democrazia e dei diritti umani. 
    2. Le parti riconoscono che la democrazia poggia  sulla  volonta'
liberamente espressa dai popoli di determinare il proprio ordinamento
politico,  economico,  sociale  e  culturale  e  la   propria   piena
partecipazione a tutti gli aspetti della vita. 
    3. Le parti convengono di cooperare per rafforzare la  democrazia
e la propria capacita' di applicare i principi e  le  pratiche  della
democrazia  e  dei  diritti  umani,  ivi  compresi  i  diritti  delle
minoranze. 
    4. La  cooperazione  puo'  comprendere,  fra  l'altro,  attivita'
concordate tra le parti, con l'obiettivo di: 
      a) garantire  il  rispetto  e  la  difesa  della  Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, nonche' la promozione e  la  tutela
dei diritti civili, politici,  economici,  sociali  e  culturali  per
tutti; 
      b) affrontare la questione dei diritti umani nel suo insieme in
modo giusto ed equo, su  un  piano  di  parita'  e  con  la  medesima
attenzione, riconoscendo che tutti i diritti umani  sono  universali,
indivisibili, interdipendenti e correlati; 
      c) attuare in modo efficace  gli  strumenti  internazionali  in
materia di diritti umani e i  protocolli  facoltativi  applicabili  a
ciascuna parte, nonche' le raccomandazioni formulate dagli  organismi
per i diritti umani delle Nazioni Unite e accettate dalle parti; 
      d) integrare la promozione e la tutela dei diritti umani  nelle
politiche e nei piani di sviluppo interni; 
      e)  realizzare  campagne  di  sensibilizzazione  e   promuovere
l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e pace; 
      f) rafforzare le istituzioni democratiche e le istituzioni  che
si  occupano  di  diritti  umani,  nonche'  i  quadri   giuridici   e
istituzionali per la promozione e la tutela dei diritti umani; 
      g) elaborare iniziative comuni  di  reciproco  interesse  nelle
sedi multilaterali competenti.