Art. 23. Buon governo 1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore del buon governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 2. Tali attivita' di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attivita' concordate tra le parti, volte a: a) garantire il rispetto dello Stato di diritto; b) promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche; c) procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacita' per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacita' giudiziarie; d) procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione; e) promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilita' e gestione trasparente a tutti i livelli; f) collaborare a favore di processi politici piu' inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.