(Accordo-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                            Buon governo 
 
    1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore  del  buon
governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta  delle
Nazioni Unite e del diritto internazionale. 
    2.  Tali  attivita'  di  cooperazione  possono  comprendere,  fra
l'altro, attivita' concordate tra le parti, volte a: 
      a) garantire il rispetto dello Stato di diritto; 
      b)   promuovere    istituzioni    trasparenti,    responsabili,
efficienti, stabili e democratiche; 
      c)  procedere  a  scambi  di  esperienze  e  allo  sviluppo  di
capacita' per quanto riguarda le questioni giuridiche e le  capacita'
giudiziarie; 
      d) procedere a scambi di informazioni sui sistemi  giuridici  e
sulla legislazione; 
      e) promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di  buon
governo, rendicontabilita' e gestione trasparente a tutti i livelli; 
      f) collaborare a favore di processi politici piu' inclusivi che
consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.