(Accordo-art. 24)
                              Art. 24. 
 
      Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto 
 
    Le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello
Stato di diritto, compresi l'accesso alla giustizia e il diritto a un
equo processo, nonche' al rafforzamento  delle  istituzioni  di  ogni
livello  negli  ambiti  connessi  all'applicazione  della   legge   e
all'amministrazione della giustizia.