Art. 25. Modernizzazione della pubblica amministrazione Al fine di modernizzare la propria pubblica amministrazione, le parti convengono di cooperare, tra l'altro, per: a) migliorare l'efficienza organizzativa; b) rendere piu' efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione di servizi; c) garantire la rendicontabilita' e una gestione trasparente delle risorse pubbliche; d) procedere a scambi di esperienze per migliorare il quadro giuridico e istituzionale; e) sviluppare capacita' finalizzate, tra l'altro, all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione di politiche in materia di prestazione di servizi pubblici, pubblica amministrazione digitale e lotta alla corruzione; f) procedere a scambi di opinioni e migliori prassi nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche; g) rafforzare i processi di decentramento in conformita' delle rispettive strategie nazionali di sviluppo economico e sociale.