Art. 26. Prevenzione e risoluzione dei conflitti 1. Le parti convengono di procedere a scambi di esperienze e buone prassi in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti sulla base di un'intesa comune per affrontare le cause profonde del conflitto. 2. La cooperazione in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti mira a rafforzare le capacita' di risoluzione dei conflitti e puo' comprendere, tra l'altro, il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione e iniziative di piu' ampio respiro a favore della fiducia e del consolidamento della pace a livello regionale e internazionale.