(Accordo-art. 26)
                              Art. 26. 
 
               Prevenzione e risoluzione dei conflitti 
 
    1. Le parti convengono di procedere  a  scambi  di  esperienze  e
buone prassi in materia di prevenzione e  risoluzione  dei  conflitti
sulla base di un'intesa comune per affrontare le cause  profonde  del
conflitto. 
    2. La cooperazione in materia di prevenzione  e  risoluzione  dei
conflitti mira a rafforzare le capacita' di risoluzione dei conflitti
e  puo'  comprendere,  tra  l'altro,  il  sostegno  ai  processi   di
mediazione, negoziato e riconciliazione e iniziative  di  piu'  ampio
respiro a favore della fiducia e  del  consolidamento  della  pace  a
livello regionale e internazionale.