(Accordo-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
    1. Le parti convengono di collaborare per  garantire  un  elevato
livello  di  protezione  dei  dati  personali  in  conformita'  degli
standard concordati a livello multilaterale e di altre  prassi  e  di
altri strumenti giuridici internazionali. 
    2. La cooperazione in materia di protezione  dei  dati  personali
puo'  comprendere,  tra  l'altro,  lo   sviluppo   delle   capacita',
l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, come convenuto tra
le parti.