Art. 27. Protezione dei dati personali 1. Le parti convengono di collaborare per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in conformita' degli standard concordati a livello multilaterale e di altre prassi e di altri strumenti giuridici internazionali. 2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, lo sviluppo delle capacita', l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, come convenuto tra le parti.