(Accordo-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                           Droghe illecite 
 
    1. Le parti collaborano per  garantire  un'impostazione  globale,
integrata ed equilibrata per  prevenire  e  contrastare  il  problema
mondiale della droga attraverso un'azione e un coordinamento efficaci
tra  le  autorita'  competenti,  in  particolare  nei  settori  della
sanita', dell'istruzione,  della  repressione,  delle  dogane,  degli
affari  sociali,  della  giustizia  e  degli  affari   interni,   con
l'obiettivo di eliminare o ridurre  al  minimo  la  produzione  e  di
ridurre l'offerta, il traffico, la domanda e il  possesso  di  droghe
illecite in conformita'  della  legislazione  interna  in  materia  e
tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale  cooperazione  mira
altresi' ad attenuare gli effetti delle droghe illecite, assistere le
vittime mediante la fornitura di  trattamenti  non  discriminatori  e
inclusivi, affrontare il problema  della  produzione  e  dell'uso  di
nuove sostanze psicoattive e  prevenire  in  modo  piu'  efficace  la
diversione dei precursori di  droghe  utilizzati  per  la  produzione
illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. 
    2. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i
suddetti obiettivi.  Le  azioni  si  basano  su  principi  concordati
ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti,  in  particolare
le tre principali convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga
del 1961, del 1971 e del 1988, alla  dichiarazione  politica  e  alla
dichiarazione sui principi guida della  riduzione  della  domanda  di
droga,  adottate  nel  giugno   1998   nel   corso   della   sessione
straordinaria  dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni   Unite   sul
problema della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione
adottati dal segmento  ad  alto  livello  della  52ยช  sessione  della
commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009 nonche' al documento
conclusivo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite  sul  problema
mondiale della droga nell'aprile 2016. 
    3.  Fatti  salvi  altri  meccanismi  di  cooperazione,  le  parti
convengono di utilizzare a questo scopo a livello  interregionale  il
meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra
l'Unione  europea,  l'America  latina  e  i  Caraibi  e  decidono  di
collaborare per potenziarne l'efficacia. 
    4. Le parti convengono inoltre di collaborare contro il  traffico
di  droga   legato   alla   criminalita'   attraverso   un   maggiore
coordinamento con  gli  organismi  e  le  istituzioni  internazionali
competenti, anche nel settore della  cooperazione  giudiziaria  e  di
polizia. 
    5. Le parti procedono a scambi di  esperienze  in  settori  quali
l'elaborazione   di   politiche   e   lo   sviluppo   legislativo   e
istituzionale, la formazione del personale, la  ricerca  nel  settore
della droga, la prevenzione, il trattamento, la riabilitazione  e  il
reinserimento  sociale  dei  tossicodipendenti,  con  l'obiettivo  di
ridurre al minimo le ripercussioni sanitarie e sociali dell'abuso  di
droghe.