Art. 28. Droghe illecite 1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione globale, integrata ed equilibrata per prevenire e contrastare il problema mondiale della droga attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, in particolare nei settori della sanita', dell'istruzione, della repressione, delle dogane, degli affari sociali, della giustizia e degli affari interni, con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo la produzione e di ridurre l'offerta, il traffico, la domanda e il possesso di droghe illecite in conformita' della legislazione interna in materia e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale cooperazione mira altresi' ad attenuare gli effetti delle droghe illecite, assistere le vittime mediante la fornitura di trattamenti non discriminatori e inclusivi, affrontare il problema della produzione e dell'uso di nuove sostanze psicoattive e prevenire in modo piu' efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. 2. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, in particolare le tre principali convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sui principi guida della riduzione della domanda di droga, adottate nel giugno 1998 nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione adottati dal segmento ad alto livello della 52ยช sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009 nonche' al documento conclusivo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga nell'aprile 2016. 3. Fatti salvi altri meccanismi di cooperazione, le parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello interregionale il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi e decidono di collaborare per potenziarne l'efficacia. 4. Le parti convengono inoltre di collaborare contro il traffico di droga legato alla criminalita' attraverso un maggiore coordinamento con gli organismi e le istituzioni internazionali competenti, anche nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia. 5. Le parti procedono a scambi di esperienze in settori quali l'elaborazione di politiche e lo sviluppo legislativo e istituzionale, la formazione del personale, la ricerca nel settore della droga, la prevenzione, il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo le ripercussioni sanitarie e sociali dell'abuso di droghe.