(Accordo-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                             Riciclaggio 
 
    1.  Le  parti  convengono  di  collaborare   onde   prevenire   e
contrastare  il  ricorso  ai  loro  sistemi  finanziari,  alle   loro
istituzioni e a determinate attivita' e professioni  non  finanziarie
per riciclare i proventi di attivita' criminali quali il traffico  di
droghe illecite e la corruzione e per finanziare il terrorismo. 
    2. Le parti convengono di procedere allo scambio di buone prassi,
competenze, iniziative di sviluppo delle  capacita'  e  attivita'  di
formazione, come concordato, per quanto riguarda l'assistenza tecnica
e  amministrativa  volta  all'elaborazione  e  all'attuazione   delle
normative e all'efficiente  funzionamento  dei  meccanismi  di  lotta
contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. 
    3. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti: 
      a) scambi di informazioni  pertinenti  nell'ambito  dei  quadri
legislativi delle Parti; 
      b)  adozione  e  attuazione  efficace  di  norme  adeguate  per
combattere  il  riciclaggio  e  il  finanziamento   del   terrorismo,
equivalenti  a  quelle  adottate   dagli   organismi   internazionali
competenti attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di
azione finanziaria e il gruppo di azione  finanziaria  per  l'America
latina.