(Accordo-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                      Criminalita' organizzata 
 
    1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e  combattere
la criminalita' organizzata,  compresa  la  criminalita'  organizzata
transnazionale, e la  criminalita'  finanziaria.  A  tal  fine,  esse
provvedono alla promozione e allo scambio  delle  migliori  prassi  e
attuano le norme e gli  strumenti  pertinenti  concordati  a  livello
internazionale,  quali  la  convenzione  delle  Nazioni  Unite  sulla
criminalita'  organizzata  transnazionale  integrata   dai   relativi
protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 
    2. Le parti convengono inoltre di  collaborare  al  miglioramento
della sicurezza dei cittadini, in particolare attraverso il  sostegno
alle  politiche  e  alle  strategie  in  materia  di  sicurezza.   La
cooperazione in questo ambito contribuisce alla prevenzione dei reati
e  puo'  comprendere  attivita'  quali  i  progetti  di  cooperazione
regionale tra le autorita' giudiziarie e di polizia, i  programmi  di
formazione  e  lo  scambio  delle  migliori  prassi  in  materia   di
elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, scambi di
opinioni sui quadri legislativi, assistenza tecnica e  amministrativa
volta a rafforzare  le  capacita'  istituzionali  e  operative  delle
autorita' di contrasto,  nonche'  scambi  di  informazioni  e  misure
intese a rafforzare la cooperazione in materia di indagini.