Art. 31. Lotta contro la corruzione 1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti collaborano in particolare al fine di: a) migliorare l'efficacia organizzativa e garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilita', con la partecipazione delle rispettive istituzioni istituite per combattere la corruzione; b) procedere allo scambio delle migliori prassi per rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' di contrasto e il sistema giudiziario; c) prevenire la corruzione attiva e passiva nelle operazioni internazionali; d) valutare l'attuazione delle politiche di lotta contro la corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nell'ambito del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; e) incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione; f) agevolare le misure di identificazione e di recupero dei beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacita'.