(Accordo-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                     Lotta contro la corruzione 
 
    1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme  e  gli
strumenti  internazionali  pertinenti,  come  la  convenzione   delle
Nazioni Unite contro la corruzione. 
    2. Le parti collaborano in particolare al fine di: 
      a)  migliorare  l'efficacia  organizzativa  e   garantire   una
gestione trasparente delle risorse pubbliche e la  rendicontabilita',
con la partecipazione  delle  rispettive  istituzioni  istituite  per
combattere la corruzione; 
      b) procedere allo scambio delle migliori prassi per  rafforzare
le istituzioni competenti, comprese le autorita' di  contrasto  e  il
sistema giudiziario; 
      c) prevenire la corruzione attiva e  passiva  nelle  operazioni
internazionali; 
      d) valutare l'attuazione delle politiche  di  lotta  contro  la
corruzione a livello locale, regionale,  nazionale  e  internazionale
nell'ambito  del  meccanismo   di   riesame   dell'attuazione   della
convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; 
      e) incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura  della
trasparenza,  la  legalita'  e  un   cambiamento   nell'atteggiamento
dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione; 
      f) agevolare le misure di identificazione  e  di  recupero  dei
beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacita'.