(Accordo-art. 32)
                              Art. 32. 
 
       Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro 
 
    1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e contrastare
il traffico illecito di armi leggere e di piccolo  calibro,  comprese
le  loro  parti,  componenti  e   munizioni,   attuando   il   quadro
riconosciuto  del  programma  d'azione  delle   Nazioni   Unite   per
prevenire, combattere e  sradicare  il  commercio  illecito  di  armi
leggere e di piccolo  calibro  in  tutti  i  suoi  aspetti.  In  tale
contesto, esse convengono di cooperare per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e di formazione tra le autorita' competenti,  comprese  le
autorita' doganali, di polizia e di controllo. 
    2. Come dichiarato nel programma d'azione delle Nazioni Unite  di
cui al paragrafo 1,  le  parti  ribadiscono  tra  l'altro  in  questo
contesto il  diritto  naturale  di  legittima  difesa  individuale  o
collettiva sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e
il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi
leggere e  di  piccolo  calibro  per  esigenze  di  autodifesa  e  di
sicurezza, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento
della pace conformemente alla Carta delle Nazioni  Unite  e  in  base
alle decisioni di ciascuna delle parti.