Art. 32. Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro 1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le loro parti, componenti e munizioni, attuando il quadro riconosciuto del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. In tale contesto, esse convengono di cooperare per favorire lo scambio di esperienze e di formazione tra le autorita' competenti, comprese le autorita' doganali, di polizia e di controllo. 2. Come dichiarato nel programma d'azione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 1, le parti ribadiscono tra l'altro in questo contesto il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e in base alle decisioni di ciascuna delle parti.