Art. 33. Lotta contro il terrorismo 1. Le parti collaborano in materia di lotta contro il terrorismo attuando il quadro e le norme convenuti all'articolo 8. 2. Le parti collaborano altresi' per garantire che sia assicurato alla giustizia chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti terroristici o sostenga tali atti. Le parti convengono che la lotta contro il terrorismo viene condotta in conformita' delle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, rispettando nel contempo la sovranita' delle parti, il principio del giusto processo, i diritti umani e le liberta' fondamentali. 3. Le parti decidono di collaborare per prevenire e reprimere gli atti terroristici attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia. 4. E' opportuno che le parti, impegnate a favore della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, ne promuovano l'attuazione equilibrata e convengano di adottare le misure ivi indicate, se del caso, nel modo piu' efficace per porre fine alla minaccia terroristica. 5. Le parti convengono inoltre di collaborare nell'ambito delle Nazioni Unite per mettere a punto il progetto di accordo sulla convenzione generale contro il terrorismo internazionale.