(Accordo-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                     Lotta contro il terrorismo 
 
    1. Le parti collaborano in materia di lotta contro il  terrorismo
attuando il quadro e le norme convenuti all'articolo 8. 
    2. Le parti collaborano altresi' per garantire che sia assicurato
alla   giustizia   chiunque   partecipi   al   finanziamento,    alla
pianificazione,  alla   preparazione   o   all'esecuzione   di   atti
terroristici o sostenga tali atti. Le parti convengono che  la  lotta
contro il terrorismo viene condotta in conformita' delle  risoluzioni
delle  Nazioni  Unite  in  materia,  rispettando  nel   contempo   la
sovranita' delle parti, il principio del giusto processo,  i  diritti
umani e le liberta' fondamentali. 
    3. Le parti decidono di collaborare per prevenire e reprimere gli
atti  terroristici  attraverso  la  cooperazione  giudiziaria  e   di
polizia. 
    4. E' opportuno che le parti, impegnate a favore della  strategia
globale delle Nazioni  Unite  contro  il  terrorismo,  ne  promuovano
l'attuazione equilibrata e  convengano  di  adottare  le  misure  ivi
indicate, se del caso, nel modo piu' efficace  per  porre  fine  alla
minaccia terroristica. 
    5. Le parti convengono inoltre di collaborare  nell'ambito  delle
Nazioni Unite per mettere  a  punto  il  progetto  di  accordo  sulla
convenzione generale contro il terrorismo internazionale.