(Accordo-art. 34)
                              Art. 34. 
 
      Migrazione, tratta di esseri umani e traffico di migranti 
 
    1. La cooperazione si sviluppa alla luce delle consultazioni  tra
le parti in merito alle  rispettive  esigenze  e  posizioni  e  viene
attuata in conformita' dei loro quadri legislativi. Essa si concentra
in particolare sui seguenti aspetti: 
      a) le cause di fondo della migrazione; 
      b) l'elaborazione e l'applicazione della legislazione  e  delle
prassi  nazionali  in  materia  di  protezione  internazionale,   nel
rispetto dei principi  e  delle  norme  del  diritto  internazionale,
compreso il principio di protezione internazionale ove applicabile; 
      c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle  persone
ammesse, l'equita' di trattamento  e  l'integrazione  nella  societa'
degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione  e  la  formazione
dei migranti legali, le misure contro il razzismo e  la  xenofobia  e
tutte le disposizioni applicabili in materia  di  diritti  umani  dei
migranti; 
      d) la valutazione di meccanismi e politiche volti ad  agevolare
il trasferimento delle rimesse; 
      e) gli scambi di opinioni e di migliori prassi e le discussioni
su questioni di interesse comune attinenti alla migrazione  circolare
e alla prevenzione della fuga di cervelli; 
      f) lo scambio di esperienze e migliori prassi, la  cooperazione
tecnica,  tecnologica,  operativa  e  giudiziaria,  ove  opportuno  e
reciprocamente  accettabile,  sulle  questioni  relative  alla  lotta
contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti,  compresa
la lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori  e
trafficanti di esseri umani, e l'offerta di protezione, assistenza  e
sostegno alle vittime di tali crimini; 
      g) il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di  sicurezza
e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che soggiornano
illegalmente nel territorio dell'altra  parte,  anche  attraverso  la
promozione  del  rimpatrio  volontario  e  la  riammissione  di  tali
persone, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2; 
      h) le misure di supporto  volte  al  reinserimento  sostenibile
delle persone rimpatriate. 
    2.  Nell'ambito  della  cooperazione  volta  a  prevenire   e   a
controllare l'immigrazione illegale, e fatta salva la  necessita'  di
proteggere  le  vittime  della  tratta  di  esseri  umani,  le  parti
convengono inoltre di: 
      a) individuare i propri  presunti  cittadini  e  riammettere  i
propri cittadini presenti illegalmente sul territorio  di  uno  Stato
membro dell'Unione europea o di Cuba, entro i termini  e  secondo  le
norme e le procedure stabilite dalla legislazione  applicabile  degli
Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di  migrazione,
su richiesta e senza ritardi indebiti  e  ulteriori  formalita',  una
volta accertata la cittadinanza; 
      b)  fornire  ai  propri  cittadini  da   riammettere   adeguati
documenti d'identita' a tal fine. 
    3. Le parti convengono di negoziare, su richiesta  e  non  appena
possibile, un accordo che disciplini  gli  obblighi  specifici  degli
Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di  migrazione,
compresa la riammissione.