Art. 34. Migrazione, tratta di esseri umani e traffico di migranti 1. La cooperazione si sviluppa alla luce delle consultazioni tra le parti in merito alle rispettive esigenze e posizioni e viene attuata in conformita' dei loro quadri legislativi. Essa si concentra in particolare sui seguenti aspetti: a) le cause di fondo della migrazione; b) l'elaborazione e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in materia di protezione internazionale, nel rispetto dei principi e delle norme del diritto internazionale, compreso il principio di protezione internazionale ove applicabile; c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento e l'integrazione nella societa' degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione dei migranti legali, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni applicabili in materia di diritti umani dei migranti; d) la valutazione di meccanismi e politiche volti ad agevolare il trasferimento delle rimesse; e) gli scambi di opinioni e di migliori prassi e le discussioni su questioni di interesse comune attinenti alla migrazione circolare e alla prevenzione della fuga di cervelli; f) lo scambio di esperienze e migliori prassi, la cooperazione tecnica, tecnologica, operativa e giudiziaria, ove opportuno e reciprocamente accettabile, sulle questioni relative alla lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, compresa la lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti di esseri umani, e l'offerta di protezione, assistenza e sostegno alle vittime di tali crimini; g) il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio dell'altra parte, anche attraverso la promozione del rimpatrio volontario e la riammissione di tali persone, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2; h) le misure di supporto volte al reinserimento sostenibile delle persone rimpatriate. 2. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre di: a) individuare i propri presunti cittadini e riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o di Cuba, entro i termini e secondo le norme e le procedure stabilite dalla legislazione applicabile degli Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di migrazione, su richiesta e senza ritardi indebiti e ulteriori formalita', una volta accertata la cittadinanza; b) fornire ai propri cittadini da riammettere adeguati documenti d'identita' a tal fine. 3. Le parti convengono di negoziare, su richiesta e non appena possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di migrazione, compresa la riammissione.