(Accordo-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                     Sviluppo e coesione sociali 
 
    1. Riconoscendo che lo sviluppo sociale  deve  avanzare  di  pari
passo con lo sviluppo economico, le parti convengono  di  collaborare
per migliorare  la  coesione  sociale  mediante  la  riduzione  della
poverta', delle ingiustizie, delle diseguaglianze  e  dell'esclusione
sociale, in particolare in vista della realizzazione degli  obiettivi
dell'agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile  e   dell'obiettivo
concordato a  livello  internazionale  di  promuovere  condizioni  di
lavoro dignitose per tutti. Per conseguire tali  obiettivi  le  parti
mobilitano ingenti risorse finanziarie, tanto  interne  quanto  della
cooperazione. 
    2. A tal fine, le parti collaborano per promuovere e scambiare le
migliori prassi riguardanti: 
      a) politiche economiche ispirate alla visione di  una  societa'
piu' inclusiva  caratterizzata  da  una  migliore  distribuzione  del
reddito cosi' da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia; 
      b) politiche commerciali e di investimento  che  tengano  conto
del legame tra commercio e sviluppo  sostenibile,  commercio  equo  e
solidale, sviluppo delle imprese rurali e urbane pubbliche e  private
e delle loro organizzazioni rappresentative e responsabilita' sociale
delle imprese; 
      c) politiche di bilancio solide  ed  eque  che  consentano  una
migliore  redistribuzione  della  ricchezza  e  garantiscano  livelli
adeguati di spesa sociale; 
      d) una spesa  pubblica  efficiente  nel  settore  sociale,  con
obiettivi sociali chiaramente definiti e un'impostazione orientata ai
risultati; 
      e) il miglioramento e il consolidamento  di  politiche  sociali
efficaci e la garanzia di un accesso  equo  ai  servizi  sociali  per
tutta la popolazione in una serie di settori quali  l'istruzione,  la
sanita', l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la
giustizia e la sicurezza sociale; 
      f) politiche dell'occupazione volte  a  garantire  a  tutti  un
lavoro dignitoso in conformita' delle norme del lavoro internazionali
e  nazionali  e  a  creare  opportunita'  economiche   destinate   in
particolare ai gruppi piu' poveri e vulnerabili e alle  regioni  piu'
svantaggiate; 
      g) regimi di protezione sociale piu' inclusivi e  completi  per
quanto  riguarda,  tra  l'altro,  pensioni,  sanita',   infortuni   e
disoccupazione, sulla  base  del  principio  di  solidarieta'  e  del
principio di non discriminazione; 
      h) strategie e politiche di lotta  contro  la  xenofobia  e  la
discriminazione fondata, tra l'altro, sul  sesso,  sulla  razza,  sul
credo, sull'appartenenza etnica o sulla disabilita'; 
      i) politiche e programmi specifici a favore dei giovani  intesi
a promuoverne la completa integrazione nella vita economica, politica
e sociale. 
    3. Le parti convengono di incoraggiare lo scambio di informazioni
e di esperienze per quanto attiene agli aspetti dei piani o programmi
interni riguardanti lo sviluppo e la coesione sociali.