(Accordo-art. 38)
                              Art. 38. 
 
                  Occupazione e protezione sociale 
 
    Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e
la  protezione  sociale  mediante  azioni  e   programmi   volti   in
particolare a: 
      a) garantire a tutti un lavoro dignitoso; 
      b) creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti; 
      c) estendere la copertura della protezione sociale; 
      d) promuovere il dialogo sociale; 
      e) garantire il rispetto delle norme  fondamentali  del  lavoro
definite nelle  convenzioni  dell'Organizzazione  internazionale  del
lavoro; 
      f) affrontare le questioni connesse all'economia informale; 
      g) prestare particolare attenzione  ai  gruppi  svantaggiati  e
alla lotta contro la discriminazione; 
      h) sviluppare  la  qualita'  delle  risorse  umane  migliorando
l'istruzione e la formazione,  ivi  compresa  un'efficace  formazione
professionale; 
      i) migliorare le  condizioni  di  salute  e  di  sicurezza  sul
lavoro, in particolare  rafforzando  gli  ispettorati  del  lavoro  e
promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza; 
      j)   stimolare   la   creazione   di   posti   di   lavoro    e
l'imprenditorialita' rafforzando il quadro  istituzionale  necessario
alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.