Art. 38. Occupazione e protezione sociale Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a: a) garantire a tutti un lavoro dignitoso; b) creare mercati del lavoro piu' inclusivi e ben funzionanti; c) estendere la copertura della protezione sociale; d) promuovere il dialogo sociale; e) garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro; f) affrontare le questioni connesse all'economia informale; g) prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione; h) sviluppare la qualita' delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale; i) migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza; j) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialita' rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.