(Accordo-art. 39)
                              Art. 39. 
 
                             Istruzione 
 
    1. Le parti convengono di condividere le esperienze e le migliori
prassi  per  quanto  riguarda  il  continuo  sviluppo   del   settore
dell'istruzione a tutti i livelli. 
    2. Le parti convengono che la cooperazione sostenga  lo  sviluppo
delle risorse umane a tutti i livelli di istruzione, in particolare a
livello  di  istruzione  superiore,  tenendo  conto  delle   esigenze
specifiche. Le parti promuovono lo scambio di studenti, ricercatori e
docenti universitari attraverso i programmi esistenti e migliorano lo
sviluppo di capacita' per modernizzare i propri sistemi  d'istruzione
superiore.