Art. 39. Istruzione 1. Le parti convengono di condividere le esperienze e le migliori prassi per quanto riguarda il continuo sviluppo del settore dell'istruzione a tutti i livelli. 2. Le parti convengono che la cooperazione sostenga lo sviluppo delle risorse umane a tutti i livelli di istruzione, in particolare a livello di istruzione superiore, tenendo conto delle esigenze specifiche. Le parti promuovono lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti e migliorano lo sviluppo di capacita' per modernizzare i propri sistemi d'istruzione superiore.