(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Ambiti e modalita' 
 
    1. Le parti convengono  che  il  dialogo  politico  si  svolga  a
intervalli regolari a livello di alti funzionari e a livello politico
e abbracci  tutti  gli  aspetti  di  interesse  reciproco  a  livello
regionale o internazionale. Le questioni da affrontare nel quadro del
dialogo politico sono concordate in anticipo dalle parti. 
    2. Il dialogo  politico  tra  le  parti  serve  a  chiarirne  gli
interessi e le posizioni e mira a stabilire un'intesa comune  per  le
iniziative di cooperazione bilaterale  o  l'intervento  multilaterale
nei settori indicati nel presente accordo e in altri  che  potrebbero
essere aggiunti di comune intesa tra le parti. 
    3. Le parti instaurano dialoghi specifici negli ambiti necessari,
definiti di comune accordo.