(Accordo-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                          Sanita' pubblica 
 
    1. Le parti convengono di collaborare  in  settori  di  interesse
comune riguardanti la sanita', in particolare la ricerca scientifica,
la  gestione  dei  sistemi  sanitari,  l'alimentazione,  i   prodotti
farmaceutici,  la  medicina  preventiva  e  la  salute   sessuale   e
riproduttiva, compresi la prevenzione e il controllo  delle  malattie
trasmissibili quali l'HIV/AIDS, delle malattie non trasmissibili come
il cancro e le malattie cardiache e di altre  gravi  minacce  per  la
salute, come la dengue, la chikungunya e  il  virus  Zika.  Le  parti
convengono inoltre di collaborare per promuovere  l'attuazione  degli
accordi sanitari internazionali di cui sono parti. 
    2. Le parti convengono di prestare  particolare  attenzione  alle
azioni e ai programmi regionali  attuati  nel  settore  della  salute
pubblica.