Art. 42. Cultura e patrimonio culturale 1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore della cultura, compreso il patrimonio culturale, rispettandone appieno la diversita'. In conformita' delle rispettive legislazioni, tale cooperazione migliora la comprensione reciproca e il dialogo interculturale e favorisce scambi culturali equilibrati e contatti con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della societa' civile di entrambe le parti. 2. Le parti promuovono la cooperazione nei settori delle arti, della letteratura e della musica, anche mediante lo scambio di esperienze. 3. La cooperazione tra le parti si svolge in conformita' delle pertinenti disposizioni interne in materia di diritto d'autore e di altre disposizioni che disciplinano le questioni culturali, nonche' degli accordi internazionali di cui sono parti. 4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione per quanto riguarda il recupero e la gestione sostenibile del patrimonio culturale. La cooperazione comprende, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale materiale e immateriale, ivi comprese la prevenzione del traffico illecito di beni culturali e le misure volte a contrastarlo, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti. 5. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori audiovisivo e dei media, compresi la radio e la stampa, attraverso iniziative congiunte in materia di formazione e mediante attivita' di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, anche nei settori dell'istruzione e della cultura. 6. Le parti incoraggiano il coordinamento nell'ambito dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversita' culturale, anche attraverso consultazioni sulla ratifica e sull'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali. La cooperazione intende altresi' favorire la diversita' culturale.