Art. 43. Persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita' 1. Le parti convengono che la cooperazione a favore delle persone vulnerabili privilegia le misure, ivi compresi politiche e progetti innovativi, che coinvolgono le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita'. Tale cooperazione dev'essere intesa a promuovere lo sviluppo umano, migliorare le condizioni di vita e favorire la completa integrazione di queste persone nella societa'. 2. La cooperazione comprende lo scambio di esperienze sulla tutela dei diritti umani, la promozione e l'attuazione di politiche volte a garantire pari opportunita' alle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilita', la creazione di opportunita' economiche e la promozione di politiche sociali specifiche intese a sviluppare le capacita' umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, alle reti di sicurezza sociale e alla giustizia, rivolgendo particolare attenzione, tra l'altro, alle persone con disabilita' e alle loro famiglie, ai bambini e agli anziani.