(Accordo-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                        Prospettiva di genere 
 
    1.  Le  parti  convengono  che  la  cooperazione  contribuisca  a
rafforzare  le  politiche,  i  programmi  e  i  meccanismi  volti   a
garantire, migliorare ed estendere la partecipazione  paritaria  alla
vita politica, economica, sociale e culturale e le pari  opportunita'
tra uomini e donne in tale ambito, soprattutto ai fini di un'efficace
attuazione della  convenzione  sull'eliminazione  di  ogni  forma  di
discriminazione  contro  le  donne  e  della  dichiarazione  e  della
piattaforma d'azione di Pechino. Se del caso, vengono avviate  azioni
positive a favore delle donne. 
    2. La cooperazione promuove l'integrazione della  prospettiva  di
genere in tutti gli ambiti  pertinenti,  ivi  compresi  le  politiche
pubbliche, le strategie e le azioni  di  sviluppo  e  gli  indicatori
destinati a misurarne l'impatto. 
    3. La cooperazione contribuisce inoltre ad agevolare  la  parita'
di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte  le  risorse
che  consentono  loro  di  esercitare  appieno   i   propri   diritti
fondamentali, ad esempio nei  seguenti  ambiti:  istruzione,  salute,
formazione  professionale,  opportunita'  di  lavoro,   processi   di
adozione di decisioni politiche, strutture di  governance  e  imprese
private. 
    4. E'  rivolta  particolare  attenzione  ai  programmi  intesi  a
prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.