Art. 45. Gioventu' 1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le rispettive politiche a favore dei giovani. Essa sostiene, tra l'altro, la formazione e l'occupazione, le politiche per la famiglia e l'istruzione e mira ad offrire opportunita' di lavoro ai giovani e a favorire lo scambio di esperienze riguardo ai programmi intesi a prevenire la delinquenza minorile e a consentire il reinserimento economico e sociale. 2. Le parti convengono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla societa', anche in termini di partecipazione all'elaborazione di politiche che contribuiscono al loro sviluppo e che incidono sulla loro vita. 3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi volti a favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, compresi i programmi di scambio.