(Accordo-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                              Gioventu' 
 
    1. La cooperazione tra le  parti  sostiene  tutte  le  rispettive
politiche a favore  dei  giovani.  Essa  sostiene,  tra  l'altro,  la
formazione  e  l'occupazione,  le  politiche  per   la   famiglia   e
l'istruzione e mira ad offrire opportunita' di lavoro ai giovani e  a
favorire lo scambio di esperienze  riguardo  ai  programmi  intesi  a
prevenire la delinquenza minorile e  a  consentire  il  reinserimento
economico e sociale. 
    2. Le parti convengono di promuovere la partecipazione attiva dei
giovani  alla  societa',   anche   in   termini   di   partecipazione
all'elaborazione di politiche che contribuiscono al loro  sviluppo  e
che incidono sulla loro vita. 
    3. Le parti convengono di promuovere  l'attuazione  di  programmi
volti a favorire la cooperazione  tra  le  organizzazioni  giovanili,
compresi i programmi di scambio.