(Accordo-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                   Sviluppo delle comunita' locali 
 
    1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo  sviluppo
sostenibile delle comunita' locali mediante azioni integrate volte  a
potenziare le iniziative dei diversi soggetti che  operano  a  favore
dello sviluppo economico locale e a promuovere  l'assorbimento  delle
risorse esistenti a livello delle comunita' locali. 
    2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali: 
      a)  iniziative  locali,  conformemente  al   rispettivo   piano
strategico territoriale; 
      b) il rafforzamento delle capacita' di gestione economica delle
strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.