Art. 46. Sviluppo delle comunita' locali 1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunita' locali mediante azioni integrate volte a potenziare le iniziative dei diversi soggetti che operano a favore dello sviluppo economico locale e a promuovere l'assorbimento delle risorse esistenti a livello delle comunita' locali. 2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali: a) iniziative locali, conformemente al rispettivo piano strategico territoriale; b) il rafforzamento delle capacita' di gestione economica delle strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.