Art. 47. Cooperazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici 1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualita' dell'ambiente a livello locale, regionale e mondiale, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile. 2. Le parti, tenendo conto dell'incidenza del presente accordo, prestano la dovuta attenzione al nesso tra sviluppo e ambiente. Esse si adoperano per sfruttare le opportunita' di investimento offerte dalle tecnologie pulite. 3. La cooperazione facilita altresi' la realizzazione di progressi in occasione delle conferenze internazionali pertinenti e promuove l'attuazione efficace degli accordi multilaterali e dei principi in essi convenuti in settori quali la biodiversita', i cambiamenti climatici, la desertificazione, la siccita' e la gestione dei prodotti chimici. 4. La cooperazione verte in particolare sugli aspetti seguenti: a) conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali, della biodiversita' e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche, nonche' i servizi da esse forniti; b) lotta contro l'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'aria e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi; c) questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione e la siccita', la deforestazione, la protezione delle zone costiere, la conservazione della biodiversita' e la biosicurezza. 5. In tale contesto, la cooperazione mira ad agevolare iniziative congiunte in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, anche attraverso il rafforzamento delle politiche volte a contrastare tali cambiamenti. 6. La cooperazione puo' comportare misure intese a: a) promuovere il dialogo politico e la sua attuazione, procedere a scambi di informazioni ed esperienze in materia di legislazione ambientale, norme tecniche e produzione piu' pulita, nonche' di migliori pratiche ambientali, e favorire lo sviluppo delle capacita' per migliorare la gestione ambientale e i sistemi di controllo e di sorveglianza in tutti i settori e a tutti i livelli di governo; b) trasferire e utilizzare tecnologie pulite sostenibili e il relativo know-how, anche attraverso la creazione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela ambientale; c) integrare le considerazioni ambientali in altri settori d'intervento, compresa la gestione del territorio; d) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi; e) promuovere la sensibilizzazione e l'educazione ambientale, nonche' una maggiore partecipazione della societa' civile, soprattutto delle comunita' locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile; f) incoraggiare e promuovere la cooperazione regionale nel settore della tutela ambientale; g) contribuire all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui le parti sono parti.