(Accordo-art. 47)
                              Art. 47. 
 
     Cooperazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici 
 
    1. Le parti convengono di cooperare per proteggere  e  migliorare
la qualita' dell'ambiente a livello locale, regionale e mondiale,  al
fine di conseguire uno sviluppo sostenibile. 
    2. Le parti, tenendo conto dell'incidenza del  presente  accordo,
prestano la dovuta attenzione al nesso tra sviluppo e ambiente.  Esse
si adoperano per sfruttare le opportunita'  di  investimento  offerte
dalle tecnologie pulite. 
    3.  La  cooperazione  facilita  altresi'  la   realizzazione   di
progressi in occasione delle conferenze internazionali  pertinenti  e
promuove l'attuazione efficace  degli  accordi  multilaterali  e  dei
principi in essi convenuti  in  settori  quali  la  biodiversita',  i
cambiamenti climatici, la desertificazione, la siccita' e la gestione
dei prodotti chimici. 
    4. La cooperazione verte in particolare sugli aspetti seguenti: 
      a) conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali,
della biodiversita' e degli ecosistemi,  comprese  le  foreste  e  le
risorse ittiche, nonche' i servizi da esse forniti; 
      b) lotta contro l'inquinamento delle acque marine e delle acque
dolci, dell'aria e del suolo, anche attraverso una sana gestione  dei
rifiuti, delle acque reflue,  delle  sostanze  chimiche  e  di  altre
sostanze e materiali pericolosi; 
      c) questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione
dello  strato  di  ozono,  la  desertificazione  e  la  siccita',  la
deforestazione, la protezione delle zone costiere,  la  conservazione
della biodiversita' e la biosicurezza. 
    5. In tale contesto, la cooperazione mira ad agevolare iniziative
congiunte in materia di mitigazione dei cambiamenti  climatici  e  di
adattamento agli stessi,  anche  attraverso  il  rafforzamento  delle
politiche volte a contrastare tali cambiamenti. 
    6. La cooperazione puo' comportare misure intese a: 
      a)  promuovere  il  dialogo  politico  e  la  sua   attuazione,
procedere a scambi  di  informazioni  ed  esperienze  in  materia  di
legislazione ambientale, norme tecniche  e  produzione  piu'  pulita,
nonche' di migliori pratiche ambientali, e favorire lo sviluppo delle
capacita' per migliorare  la  gestione  ambientale  e  i  sistemi  di
controllo e di sorveglianza in tutti i settori e a tutti i livelli di
governo; 
      b) trasferire e utilizzare tecnologie pulite sostenibili  e  il
relativo know-how, anche  attraverso  la  creazione  di  incentivi  e
meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela ambientale; 
      c) integrare le  considerazioni  ambientali  in  altri  settori
d'intervento, compresa la gestione del territorio; 
      d) promuovere modelli  sostenibili  di  produzione  e  consumo,
anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni  e  dei
servizi; 
      e) promuovere la sensibilizzazione e  l'educazione  ambientale,
nonche'  una   maggiore   partecipazione   della   societa'   civile,
soprattutto  delle  comunita'  locali,  alle  iniziative  di   tutela
ambientale e di sviluppo sostenibile; 
      f) incoraggiare e  promuovere  la  cooperazione  regionale  nel
settore della tutela ambientale; 
      g) contribuire all'attuazione e all'applicazione degli  accordi
multilaterali sull'ambiente di cui le parti sono parti.