(Accordo-art. 49)
                              Art. 49. 
 
                 Acqua e impianti igienico-sanitari 
 
    1.  Le  parti  riconoscono  la   necessita'   di   garantire   la
disponibilita'  e  la  gestione  sostenibile  dell'approvvigionamento
idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti  e,  di  conseguenza,
convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda: 
      a)  lo  sviluppo  delle  capacita'  ai  fini  di  una  gestione
efficiente delle reti  di  approvvigionamento  idrico  e  di  servizi
igienico-sanitari; 
      b) gli  effetti  della  qualita'  dell'acqua  sugli  indicatori
sanitari; 
      c) l'ammodernamento della  tecnologia  connessa  alla  qualita'
dell'acqua, dal controllo ai laboratori; 
      d) i programmi educativi che evidenziano  la  necessita'  della
conservazione, dell'impiego  razionale  e  della  gestione  integrata
delle risorse idriche. 
    2. Le parti convengono di prestare  particolare  attenzione  alle
azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.