Art. 49. Acqua e impianti igienico-sanitari 1. Le parti riconoscono la necessita' di garantire la disponibilita' e la gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti e, di conseguenza, convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda: a) lo sviluppo delle capacita' ai fini di una gestione efficiente delle reti di approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari; b) gli effetti della qualita' dell'acqua sugli indicatori sanitari; c) l'ammodernamento della tecnologia connessa alla qualita' dell'acqua, dal controllo ai laboratori; d) i programmi educativi che evidenziano la necessita' della conservazione, dell'impiego razionale e della gestione integrata delle risorse idriche. 2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.