Art. 5. Diritti umani Nell'ambito del dialogo politico generale, le parti convengono di instaurare un dialogo sui diritti umani al fine di potenziare la cooperazione pratica tra di esse a livello sia multilaterale che bilaterale. L'ordine del giorno di ogni sessione di dialogo e' concordato fra le parti, tiene conto dei loro rispettivi interessi e affronta in modo equilibrato i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.