(Accordo-art. 50)
                              Art. 50. 
 
         Agricoltura, sviluppo rurale, pesca e acquacoltura 
 
    1.   Le   parti   convengono   di   collaborare    nei    settori
dell'agricoltura,   dello   sviluppo   rurale,    della    pesca    e
dell'acquacoltura al fine, tra l'altro, di: 
      a) migliorare la produttivita' e la produzione; 
      b) migliorare la qualita' dei prodotti agricoli e dei  prodotti
della pesca e dell'acquacoltura; 
      c) sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana; 
      d) rafforzare le filiere produttive; 
      e) promuovere lo sviluppo rurale; 
      f) promuovere  abitudini  sane  per  innalzare  il  livello  di
nutrizione; 
      g)  sviluppare  i  mercati  agricoli  e  ittici  e  i   mercati
all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario; 
      h)  promuovere  i  servizi   di   sviluppo   dell'imprenditoria
destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole  private  e
alle comunita' dedite alla pesca artigianale; 
      i) sviluppare  i  propri  mercati  e  promuovere  le  relazioni
commerciali internazionali; 
      j) sviluppare la produzione biologica; 
      k)  sviluppare  l'agricoltura  e   l'acquacoltura   sostenibili
tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale; 
      l) promuovere la scienza, la  tecnologia  e  l'innovazione  nei
settori dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale,  della  pesca  e
dell'acquacoltura, nonche'  la  trasformazione  industriale  di  tali
risorse; 
      m) promuovere lo sfruttamento e la gestione  sostenibili  delle
risorse ittiche; 
      n) promuovere le migliori prassi in materia di  gestione  della
pesca; 
      o) migliorare la  raccolta  dei  dati  per  tener  conto  delle
migliori  informazioni  scientifiche  disponibili   ai   fini   della
valutazione e della gestione degli stock ittici; 
      p)  rafforzare  il  sistema  di   monitoraggio,   controllo   e
sorveglianza nel settore della pesca; 
      q)  contrastare  la  pesca  illegale,  non  dichiarata  e   non
regolamentata; 
      r)  rafforzare  la  cooperazione  per  garantire  una  maggiore
capacita'  di  sviluppare  tecnologie  a  valore  aggiunto   per   la
trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
    2. La cooperazione puo' comprendere, fra  l'altro,  l'apporto  di
competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle  capacita'  e  lo
scambio di informazioni e  di  esperienze.  Le  parti  convengono  di
promuovere  la  cooperazione  istituzionale  e  di  intensificare  la
cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le
organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca. 
    3.  Le  parti  promuovono,  nelle  zone  esposte  al  rischio  di
catastrofi, l'analisi del rischio e misure adeguate per aumentare  la
resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza
alimentare e dell'agricoltura.