Art. 50. Agricoltura, sviluppo rurale, pesca e acquacoltura 1. Le parti convengono di collaborare nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura al fine, tra l'altro, di: a) migliorare la produttivita' e la produzione; b) migliorare la qualita' dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; c) sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana; d) rafforzare le filiere produttive; e) promuovere lo sviluppo rurale; f) promuovere abitudini sane per innalzare il livello di nutrizione; g) sviluppare i mercati agricoli e ittici e i mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario; h) promuovere i servizi di sviluppo dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole private e alle comunita' dedite alla pesca artigianale; i) sviluppare i propri mercati e promuovere le relazioni commerciali internazionali; j) sviluppare la produzione biologica; k) sviluppare l'agricoltura e l'acquacoltura sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale; l) promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' la trasformazione industriale di tali risorse; m) promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse ittiche; n) promuovere le migliori prassi in materia di gestione della pesca; o) migliorare la raccolta dei dati per tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici; p) rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel settore della pesca; q) contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; r) rafforzare la cooperazione per garantire una maggiore capacita' di sviluppare tecnologie a valore aggiunto per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 2. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro, l'apporto di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle capacita' e lo scambio di informazioni e di esperienze. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale e di intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca. 3. Le parti promuovono, nelle zone esposte al rischio di catastrofi, l'analisi del rischio e misure adeguate per aumentare la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.