Art. 51. Turismo sostenibile 1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialita' economiche per sviluppare imprese in questo settore. 2. A tal fine, convengono di collaborare per promuovere il turismo sostenibile, soprattutto per favorire: a) l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo; b) la creazione e il consolidamento di prodotti turistici mediante la fornitura di servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici; c) l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico; d) la partecipazione delle comunita' locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunita' e dell'ecoturismo; e) le strategie di commercializzazione e di promozione, lo sviluppo di capacita' istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali; f) la promozione della cooperazione e dell'associazione tra settore pubblico e settore privato; g) l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo interno e regionale; h) la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.