(Accordo-art. 52)
                              Art. 52. 
 
Cooperazione  nei  settori  della   scienza,   della   tecnologia   e
                          dell'innovazione 
 
    1. Le parti mirano a sviluppare, nei settori della scienza, della
tecnologia e dell'innovazione,  capacita'  che  abbraccino  tutte  le
attivita'  che  rientrano  nei  meccanismi   o   negli   accordi   di
cooperazione esistenti di reciproco interesse. A tal fine,  le  parti
promuovono lo scambio di informazioni, la partecipazione  dei  propri
organismi di ricerca e lo sviluppo tecnologico riguardo alle seguenti
attivita' di cooperazione, nel rispetto delle proprie norme interne: 
      a) scambio  di  informazioni  sulle  rispettive  politiche  nei
settori della scienza e della tecnologia; 
      b) attivita' congiunte di ricerca e sviluppo volte a promuovere
il progresso scientifico  e  il  trasferimento  di  tecnologie  e  di
know-how,  anche  per  quanto   riguarda   l'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 
    2. E' rivolta particolare attenzione allo sviluppo del potenziale
umano quale base duratura dell'eccellenza scientifica e tecnologica e
all'instaurazione di solidi legami tra le  comunita'  scientifiche  e
tecnologiche delle parti a livello interno e regionale. A  tal  fine,
sono promossi gli scambi di ricercatori e delle  migliori  prassi  in
materia di progetti di ricerca. 
    3. I centri di ricerca, gli istituti di  istruzione  superiore  e
altre  parti  interessate  situate  nell'Unione  europea  e  a   Cuba
partecipano, se del caso, alla cooperazione nei settori  scientifico,
tecnologico e della ricerca. 
    4. Le parti convengono di ricorrere a  tutti  gli  strumenti  che
consentono  di  aumentare  il  numero  di  professionisti   altamente
qualificati e  di  migliorarne  le  capacita',  anche  attraverso  la
formazione, la ricerca  collaborativa,  le  borse  di  studio  e  gli
scambi. 
    5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri organismi  ai
programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte  per  conseguire
un'eccellenza scientifica  reciprocamente  vantaggiosa  conformemente
alle rispettive disposizioni che disciplinano  la  partecipazione  di
organismi di paesi terzi.