Art. 54. Energia, comprese le energie rinnovabili 1. Riconoscendo la sempre maggiore importanza, per lo sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili e delle soluzioni in materia di efficienza energetica, le parti concordano che il loro obiettivo comune consiste nel promuovere la cooperazione nel settore energetico, soprattutto per quanto riguarda, tra l'altro, le fonti energetiche sostenibili, pulite e rinnovabili, l'efficienza energetica, le tecnologie per il risparmio energetico, l'elettrificazione rurale e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, secondo quanto indicato dalle parti e nel rispetto della legislazione interna. 2. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro: a) il dialogo politico e la cooperazione nel settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il miglioramento dei mercati dell'energia, comprese la produzione, la trasmissione e la distribuzione; b) i programmi di sviluppo delle capacita', il trasferimento di tecnologie e di know-how, compresi i lavori sulle norme in materia di emissioni, nel settore dell'energia, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza energetica e la gestione del settore; c) la promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e di studi sull'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, in particolare sulla biodiversita', sulla silvicoltura e sul cambiamento della destinazione dei suoli; d) lo sviluppo di progetti pilota in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica, in particolare nei settori dell'energia solare, eolica, da biomassa, idroelettrica, del moto ondoso e maremotrice; e) i programmi volti a sensibilizzare maggiormente la popolazione alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e a migliorarne le conoscenze al riguardo; f) il riciclaggio o l'uso energetico dei rifiuti solidi e liquidi.