(Accordo-art. 55)
                              Art. 55. 
 
                              Trasporti 
 
    1. Le parti  convengono  che  la  cooperazione  nel  settore  dei
trasporti mira a ristrutturare e ammodernare i sistemi di trasporto e
le relative infrastrutture, ad agevolare e migliorare la circolazione
dei passeggeri e delle merci e a migliorare l'accesso ai mercati  dei
trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali e di quelli
per vie navigabili interne,  perfezionandone  la  gestione  sotto  il
profilo operativo e amministrativo  e  promuovendo  elevati  standard
operativi. 
    2. La cooperazione puo' comprendere: 
      a) scambi di  informazioni  sulle  politiche  delle  parti,  in
particolare    per    quanto    riguarda    i    trasporti    urbani,
l'interconnessione e  l'interoperabilita'  delle  reti  di  trasporto
multimodali, nonche' altri temi di comune interesse; 
      b) la gestione delle  vie  navigabili  interne,  delle  strade,
delle ferrovie, dei porti e  degli  aeroporti,  compresa  un'adeguata
cooperazione tra le autorita' competenti; 
      c) progetti a favore del trasferimento delle tecnologie europee
al  sistema  globale  di  navigazione  satellitare  e  ai  centri  di
trasporto pubblico urbano; 
      d) il miglioramento delle norme di sicurezza e  di  prevenzione
dell'inquinamento,  anche  attraverso  la  cooperazione  nelle   sedi
internazionali  competenti  al  fine  di   garantire   una   migliore
applicazione delle norme internazionali; 
      e) le attivita' volte a promuovere lo  sviluppo  del  trasporto
aereo e marittimo.