Art. 55. Trasporti 1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore dei trasporti mira a ristrutturare e ammodernare i sistemi di trasporto e le relative infrastrutture, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e a migliorare l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali e di quelli per vie navigabili interne, perfezionandone la gestione sotto il profilo operativo e amministrativo e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione puo' comprendere: a) scambi di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani, l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' altri temi di comune interesse; b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorita' competenti; c) progetti a favore del trasferimento delle tecnologie europee al sistema globale di navigazione satellitare e ai centri di trasporto pubblico urbano; d) il miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali; e) le attivita' volte a promuovere lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.