(Accordo-art. 57)
                              Art. 57. 
 
                             Statistiche 
 
    1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di  migliori
metodi e programmi statistici in conformita' delle norme riconosciute
a livello internazionale, ivi compresi la raccolta,  il  trattamento,
il controllo di qualita' e  la  diffusione  delle  statistiche,  allo
scopo  di  sviluppare  indicatori   che   consentano   una   migliore
comparabilita' tra le parti, cosi' da consentire loro di  individuare
le  esigenze  in  materia  di  informazione  statistica  nei  settori
disciplinati dal presente accordo. Le  parti  riconoscono  l'utilita'
della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi. 
    2. La cooperazione  potrebbe  comprendere,  tra  l'altro:  scambi
tecnici, anche di scienziati, tra l'istituto nazionale di  statistica
e informazione di Cuba e gli istituti statistici degli  Stati  membri
dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e
compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi  e  interpretazione
dei dati e l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi
volti a integrare le capacita' statistiche.