(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
Commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro  e  di  altre
                         armi convenzionali 
 
    1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento  e
la circolazione illegali  di  armi  leggere  e  di  piccolo  calibro,
comprese le munizioni, l'accumulo eccessivo, una gestione inadeguata,
misure di  sicurezza  insufficienti  nei  depositi  e  la  diffusione
incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace  e
la sicurezza internazionali. 
    2. Le parti convengono di  osservare  e  assolvere  pienamente  i
rispettivi obblighi e impegni in  questo  settore  nell'ambito  degli
accordi internazionali applicabili e delle risoluzioni delle  Nazioni
Unite, nonche' di  altri  strumenti  internazionali,  adottando  come
quadro riconosciuto il programma d'azione  delle  Nazioni  Unite  per
prevenire, combattere e  sradicare  il  commercio  illecito  di  armi
leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 
    3. Le parti ribadiscono il diritto naturale di  legittima  difesa
sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto
di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere  e
di piccolo calibro a scopo di difesa e per salvaguardare la sicurezza
nazionale, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento
della pace conformemente alla Carta delle Nazioni  Unite  e  in  base
alle decisioni di ciascuna delle parti. 
    4. Le parti riconoscono l'importanza  dei  sistemi  di  controllo
interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea  con  gli
strumenti internazionali di cui  al  paragrafo  2.  Esse  riconoscono
l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al
fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla  stabilita'  sul
piano internazionale e regionale, nonche' per ridurre  le  sofferenze
umane e prevenire il traffico illegale di  armi  convenzionali  e  la
loro diversione verso destinatari non autorizzati. 
    5.  Le  parti  convengono  inoltre  di  collaborare   a   livello
bilaterale,  regionale   e   internazionale   e   di   garantire   il
coordinamento, la complementarita' e  la  sinergia  delle  iniziative
tese ad assicurare l'esistenza  di  leggi,  regolamenti  e  procedure
adeguati per esercitare un controllo effettivo sulla  produzione,  le
esportazioni, le importazioni, i trasferimenti o i ritrasferimenti di
armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e per
prevenire, combattere e sradicare  il  commercio  illegale  di  armi,
contribuendo in  tal  modo  alla  salvaguardia  della  pace  e  della
sicurezza internazionali. Esse convengono di  instaurare  un  dialogo
politico regolare che consenta di accompagnare e di consolidare  tale
impegno, tenuto conto della natura, della portata e dell'entita'  del
commercio illegale di armi per ciascuna parte.