Art. 6. Commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali 1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le munizioni, l'accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente i rispettivi obblighi e impegni in questo settore nell'ambito degli accordi internazionali applicabili e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, nonche' di altri strumenti internazionali, adottando come quadro riconosciuto il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 3. Le parti ribadiscono il diritto naturale di legittima difesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro a scopo di difesa e per salvaguardare la sicurezza nazionale, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e in base alle decisioni di ciascuna delle parti. 4. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con gli strumenti internazionali di cui al paragrafo 2. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale, nonche' per ridurre le sofferenze umane e prevenire il traffico illegale di armi convenzionali e la loro diversione verso destinatari non autorizzati. 5. Le parti convengono inoltre di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale e di garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia delle iniziative tese ad assicurare l'esistenza di leggi, regolamenti e procedure adeguati per esercitare un controllo effettivo sulla produzione, le esportazioni, le importazioni, i trasferimenti o i ritrasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi, contribuendo in tal modo alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali. Esse convengono di instaurare un dialogo politico regolare che consenta di accompagnare e di consolidare tale impegno, tenuto conto della natura, della portata e dell'entita' del commercio illegale di armi per ciascuna parte.