(Accordo-art. 62)
                              Art. 62. 
 
               Trattamento della nazione piu' favorita 
 
    1. Ciascuna parte concede alle merci  dell'altra  il  trattamento
della  «nazione  piu'  favorita»  in  conformita'   dell'articolo   1
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul  commercio  (GATT)
1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente
accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 
    2. Il paragrafo 1 non si  applica  in  relazione  al  trattamento
preferenziale concesso dalle parti alle merci di un  altro  paese  in
conformita' degli accordi dell'OMC.