(Accordo-art. 63)
                              Art. 63. 
 
                        Trattamento nazionale 
 
    Ciascuna parte  concede  alle  merci  dell'altra  il  trattamento
nazionale in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle  sue
note interpretative, che sono integrati nel  presente  accordo  e  ne
fanno parte, mutatis mutandis.